Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici
Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge producono alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici dovranno chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2 nel termine che sara' stabilito dal regolamento.
Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992
