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Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge producono alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici dovranno chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2 nel termine che sara' stabilito dal regolamento.

Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art4 · fonte del testo