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Chiunque produce o importa, a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza le autorizzazioni previste nella presente legge, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Con la stessa pena e' punito chiunque produce o importa a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato secondo le norme del Codice penale. In caso di condanna l'Alto Commissario puo' revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno. In caso di recidiva specifica l'ammenda stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo puo' essere aumentata fino al doppio.

Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art5 · fonte del testo