Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
Chiunque produce o importa, a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza le autorizzazioni previste nella presente legge, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Con la stessa pena e' punito chiunque produce o importa a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato secondo le norme del Codice penale. In caso di condanna l'Alto Commissario puo' revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno. In caso di recidiva specifica l'ammenda stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo puo' essere aumentata fino al doppio.
Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992
