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[1]Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, saranno emanate le norme regolamentari per la attuazione della presente legge, nel termine di quattro mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[2]La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Dogliani, addi' 29 marzo 1951

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - PICCIONI - TOGNI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 3 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;327~art6 · fonte del testo