Art. 13
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento. Il Tuber aestivum Vitt. (Tartufo d'estate o Scorzone) e il Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero ordinario o di Bagnoli) sono confezionati esclusivamente in pezzi e in recipienti del peso non inferiore a un chilogrammo di prodotto sgocciolato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1985 N. 752
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art13 · fonte del testo