Art. 14
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
tolto: a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, mesentericum;
tolto: b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
tolto: c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
tolto: d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1985 N. 752
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art14 · fonte del testo