Art. 13
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Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento. Il Tuber aestivum Vitt. (Tartufo d'estate o Scorzone) e il Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero ordinario o di Bagnoli) sono confezionati esclusivamente in pezzi e in recipienti del peso non inferiore a un chilogrammo di prodotto sgocciolato.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
