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E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1, o di qualita' o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'Allegato n. 2 alla presente legge.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art15 · fonte del testo