Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Art. 15
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E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1, o di qualita' o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'Allegato n. 2 alla presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
