Art. 3
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La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno puo' riservarsela, con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa e imposta, posti ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello bene visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata". Nulla e' innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
