Art. 3
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno puo' riservarsela, con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa e imposta, posti ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello bene visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata". Nulla e' innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1985 N. 752
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art3 · fonte del testo