Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Art. 5
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I consorzi costituiti a norma del precedente articolo che perseguono anche i seguenti scopi:
- a)sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;
- b)cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;
- c)conservazione e commercializzazione del prodotto;
- d)tutela e incremento della coltura del prodotto; possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi per i territori montani.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
