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I consorzi costituiti a norma del precedente articolo che perseguono anche i seguenti scopi:

  • a)sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;
  • b)cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;
  • c)conservazione e commercializzazione del prodotto;
  • d)tutela e incremento della coltura del prodotto; possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi per i territori montani.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art5 · fonte del testo