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Chiunque intenda impiegare un bovino maschio per la riproduzione in una determinata Provincia deve farne denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, presentando il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico. La Camera di commercio, industria e agricoltura provvede, in seguito alla denuncia, a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino oppure vieta tale impiego in conformita' delle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale di cui al successivo articolo, e depositate presso la stessa Camera, dove chiunque puo' prenderne visione. Le suddette direttive sono determinate in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico della Provincia, tenendo conto dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza. Pure in conformita' di tali direttive devono essere indicate con l'attestato di abilitazione le razze delle bovine alla cui fecondazione potranno essere adibiti i tori abilitati, in guisa da consentire, oltre alla fecondazione delle bovine appartenenti alla stessa razza del toro, i soli incroci per sostituzione di razze o per fini industriali. I tori abilitati possono essere adibiti alla monta nel solo territorio della Provincia in cui l'abilitazione e' concessa. L'impiego per la riproduzione di tori di provenienza estera non iscrivibili nei libri genealogici nazionali puo' essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste solo a scopo di esperimenti da effettuarsi sotto il controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 91/1966

    Questione infondata
    6 luglio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina in riferimento agli artt. 41 comma terzo e 42 comma secondo Cost. Tali norme - emanate per colmare la lacuna normativa verificatasi a seguito della sentenza n. 4 del 1962, che dichiarò la incostituzionalità degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, della legge 29 giugno 1929 n. 1366 per violazione della riserva di legge di cui all'art. 41 Cost. - riservano all'autorità amministrativa la determinazione dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione dei bovini nei registri genealogici e subordinano l'impiego di tali bovini nella riproduzione al rilascio di un attestato di abilitazione. Nei libri è consentita solo l'iscrizione di riproduttori selezionati la cui conformazione e le cui attitudini funzionali siano riconosciute rispondenti all'indirizzo di miglioramento fissato per la zona interessata; con la procedura dell'attestato di abilitazione si permette l'impiego dei soli tori di pregio, che dimostrino di possedere e di trasmettere in modo spiccato i caratteri morfo-funzionali della rispettiva razza e siano di conseguenza capaci di produrre bestiame di più elevato rendimento. L'attribuzione al Ministero dell'agricoltura e foreste della concreta determinazione dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri di ciascuna razza va considerata in relazione al carattere strettamente tecnico della materia, ne' il potere conferito è tale da potersi considerare assolutamente discrezionale. L'iscrizione nei libri genealogici è subordinata a presupposti indicati nella legge e ad un esame nel quale interviene anche un delegato dell'associazione nazionale allevatori di bovini alla cui razza appartiene il soggetto esaminato. La Camera di commercio provvede a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino, o a vietarne l'impiego, in ottemperanza alle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale, di cui fa pure parte un rappresentante degli allevatori in modo da favorire l'impiego di quei riproduttori che abbiano dimostrato regolarità e potenza di trasmissione dei caratteri da esaltare e consolidare in ciascuna razza e di vietare, per contro, l'attività dei soggetti che abbiano rivelato di appartenere a linee di bassa produttività.

    Art. 2 Disciplina della riproduzione bovina · Art. 3 Disciplina della riproduzione bovina

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art3 · fonte del testo