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Chiunque intenda impiegare un bovino maschio per la riproduzione in una determinata Provincia deve farne denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, presentando il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico. La Camera di commercio, industria e agricoltura provvede, in seguito alla denuncia, a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino oppure vieta tale impiego in conformita' delle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale di cui al successivo articolo, e depositate presso la stessa Camera, dove chiunque puo' prenderne visione. Le suddette direttive sono determinate in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico della Provincia, tenendo conto dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza. Pure in conformita' di tali direttive devono essere indicate con l'attestato di abilitazione le razze delle bovine alla cui fecondazione potranno essere adibiti i tori abilitati, in guisa da consentire, oltre alla fecondazione delle bovine appartenenti alla stessa razza del toro, i soli incroci per sostituzione di razze o per fini industriali. I tori abilitati possono essere adibiti alla monta nel solo territorio della Provincia in cui l'abilitazione e' concessa. L'impiego per la riproduzione di tori di provenienza estera non iscrivibili nei libri genealogici nazionali puo' essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste solo a scopo di esperimenti da effettuarsi sotto il controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999
