Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive

Art. 9 — Abuso di dipendenza economica

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E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e' valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo', qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. ((In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica)).

Testo in vigore dal 15 novembre 2011 al 27 agosto 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/2026

    Questione infondata
    12 maggio 2026

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), sollevate in riferimento agli artt. 24, primo comma, 111, primo e…

    Art. 9 Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive · Art. 33 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 · Art. 24 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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