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L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa compensazione metano.

Testo in vigore dal 31 agosto 1950 al 14 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art18 · fonte del testo