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Le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione. L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21. Per ciascuna bombola e' dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di L. 200, salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali. L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprieta'.

Testo in vigore dal 31 agosto 1950 al 14 giugno 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    Stante la separazione tra il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di incostituzionalità, che si svolgono su piani diversi per l'oggetto e per la finalità, non può la Corte sindacare la legittimità dell'ordinanza di rimessione per difetto di potere ad emanarla (nella specie: per incompetenza a seguito di litispendenza o per revoca dell'ingiunzione in base alla quale erano stati iniziati gli atti esecutivi o per cessazione dell'efficacia del precetto per effetto di decorrenza dei termini in giudizio di opposizione all'esecuzione).

    Art. 23 cost. · Art. 42 cost. · Art. 10 Disciplina delle bombole per metano · Art. 12 Disciplina delle bombole per metano

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art3 · fonte del testo