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Le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprieta' dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione. L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21. Per ciascuna bombola e' dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di L. 200, salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali. L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprieta'.
Testo in vigore dal 31 agosto 1950 al 14 giugno 1990
