A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprieta' gia' predisposti per conferenze e dibattiti. (( 1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali))

Testo vigente dal 15 luglio 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art19 · fonte su Normattiva