Art. 2 — Norme transitorie
Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge diffida i candidati non eletti alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, che non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, a depositare la dichiarazione stessa entro quarantacinque giorni dalla diffida. Ove la dichiarazione sia depositata nel predetto termine di quarantacinque giorni, sono revocate le sanzioni amministrative pecuniarie gia' irrogate, delle quali e' comunque sospesa l'esecuzione durante il decorso dei termini previsti dal presente comma. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Testo vigente dal 3 gennaio 1997
