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A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprieta' gia' predisposti per conferenze e dibattiti.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 15 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art19 · fonte su Normattiva