Art. 19 — Interventi dei comuni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1993 al 15 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprieta' gia' predisposti per conferenze e dibattiti.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 15 luglio 1999
