Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
Art. 2 — Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →
Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, e' vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:
- a)gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b)le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c)le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra piu' candidati. Dalla chiusura della campagna elettorale e vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000
