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Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, e' vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

  • a)gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
  • b)le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
  • c)le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra piu' candidati. Dalla chiusura della campagna elettorale e vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art2 · fonte su Normattiva