[1]Il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

[2]CAPO V.

[3]DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO ED A QUELLE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

[4]Art. 145. - (Termine per la nomina del consulente tecnico). - Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei. Art. 146. - (Albo dei consulenti tecnici). - Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro. Art. 147. - (Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo. Art. 148. - (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformita' da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi. Art. 149. - (Controversie in materia di invalidita' pensionabile). - Nelle controversie in materia di invalidita' pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonche' tutte le infermita' comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Art. 150. - (Calcolo della svalutazione monetaria). - Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applichera' l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria. Art. 151. - (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione dev'essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite. Art. 152. - (Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). - Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.

Testo vigente dal 13 settembre 1973

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 85/1979

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1979

    Il disegno costituzionale delineato dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori mediante il sistema della mutualita` e dell'assicurazione obbligatoria. Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune e` la finalita` perseguita. E la evoluzione normativa in materia dimostra la tendenza ad assicurare ai due metodi predisposti dal legislatore un comune trattamento. Le due situazioni, oltre che assimilabili sul piano sostanziale, sono infatti regolate dal medesimo procedimento in caso di controversia giudiziaria, in base al nuovo testo dell'art. 442 c.p.c., introdotto con la l. 11 agosto 1973, n.533, la cui disciplina riguarda tutte le controversie relative ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie e comprende, quindi, anche quelle promosse da mutilati e invalidi civili, ai quali l'ordinamento attribuisce un diritto soggettivo perfetto all'assistenza. Non essendovi percio` ragione di differenziazione, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui esclude gli aventi diritto all'assistenza pubblica dal beneficio della non assoggettabilita`, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali. - cfr. S. n.60/79

    Art. 9 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    Ai sensi dell'art. 125 del R.D. n. 1422 del 1924, tuttora in vigore per effetto dell'art. 140 del R.D.L. 1827 del 1935, il lavoratore soccombente nelle cause previdenziali ed assistenziali - eccettuato il caso di lite manifestamente infondata e temeraria - e` esonerato dal pagamento delle spese processuali, nelle quali vanno ricomprese anche quelle di consulenza tecnica d'ufficio: il relativo onore grava a carico dell'istituto previdenziale o, se questo non vi provveda, dell'erario, che poi si rivarra` sull'istituto stesso. Tale meccanismo, volto a neutralizzare la notoria minore resistenza del lavoratore, realizza anche la sostanziale parita` di trattamento tra lavoratore, parte debole del processo, e l'istituto previdenziale, parte certamente piu` forte - senza ripercussioni dannose per quest'ultimo sul piano della difesa - e non viola percio` l'art. 3 Cost.. Tantomeno risulta violato l'art. 23 Cost. che e` applicabile solo in relazione ad una prestazione obbligatoria in quanto istituita con atto di autorita`, senza il concorso della volonta` della parte: non quindi nel caso in questione, in cui la instaurazione dei relativi oneri economici si ricollega sempre alla volonta` della parte senza essere mai imposta autoritativamente e cio` anche per l'istituto previdenziale rispetto al quale l'azione o la resistenza in giudizio costituisce pur sempre il risultato di una libera scelta e frutto di una determinazione volitiva. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 152, disp.att. cod.proc.civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.). - cfr. S.n. 4, 30, 122/1957.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 39/1985

    Questione infondata
    13 febbraio 1985

    dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione d'incostituzionalità dell'art. 149 d.a.c.p.c. (testo novellato sub art. 9, l. 533/1973), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo Cost., dalla Corte d'appello di Roma - sez. lavoro - con ordinanza 11 marzo 1977 (n. 242 R.O. 1977). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Co…

    Art. 9 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art9 · fonte su Normattiva