Art. 6 — Norme processuali transitorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1963 al 6 ottobre 2011. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle Sezioni specializzate, o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte piu' diligente. Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e degli altri termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, e' sospeso durante il periodo predettoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;320~art6 · fonte del testo