Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 235/1993

    Questione inammissibile
    13 maggio 1993

    Nel procedimento per responsabilità disciplinare dei giornalisti, venendo in discussione la stessa dignità umana e alcuni aspetti della vita di relazione del giornalista, si rende necessario il bilanciamento degli interessi facenti capo al professionista e di quelli relativi alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento, per cui l'applicazione del principio di pubblicità delle udienze non può risultare assoluta e incondizionata. Pertanto l'aver previsto, per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari davanti al tribunale e alla corte d'appello, il rito camerale anziché l'udienza pubblica, costituisce scelta discrezionale del legislatore operata nell'ambito delle competenze a lui riservate. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 101 Cost., dell'art. 64, primo comma, legge 3 febbraio 1963, n. 69, 'in parte qua'). - V. massima precedente.

    Art. 101 cost. · Art. 64 Ordinamento della professione di giornalista

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art64 · fonte su Normattiva