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I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle Sezioni specializzate, o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte piu' diligente. Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e degli altri termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, e' sospeso durante il periodo predetto.

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 6 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;320~art6 · fonte del testo