Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
Art. 7 — Tentativo di conciliazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1963 al 6 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo puo' anche essere disposto il differimento della trattazione stessa.
Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 6 ottobre 2011
