Art. 5 — Istruttoria dell'Ufficio del lavoro
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L'Ufficio del lavoro, ricevuta la denuncia, che deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza dei precedenti articoli 1 e 2 la trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esprimendo il proprio parere sulla base delle informazioni assunte presso le competenti autorita' e interpellate anche, ove necessario, le locali sedi delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010
