Art. 29 — Programmi ammessi al finanziamento agevolato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1997 al 5 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi. I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:
- 1)la situazione patrimoniale dell'impresa;
- 2)la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalita';
- 3)i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto. 7 10 15
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1987, n. 67
7La L. 25 febbraio 1987, n. 67 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che la disposizione di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata per il quinquennio 1986-1990.
L. 7 agosto 1990, n. 250
10La L. 7 agosto 1990, n. 250 ha disposto (con l'art. 5) che la disposizione di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e' prorogata per il quinquennio 1991-1995. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 17 comma 1) che la disposizione di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogata per il quinquennio 1996-2000.
Testo in vigore dal 2 marzo 1997 al 5 aprile 2001
