Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 29 — Programmi ammessi al finanziamento agevolato

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E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi. I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

  • 1)la situazione patrimoniale dell'impresa;
  • 2)la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalita';
  • 3)i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto. 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1987, n. 67

7

La L. 25 febbraio 1987, n. 67 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che la disposizione di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni," e' prorogata "per il quinquennio 1986-1990.

Testo in vigore dal 10 marzo 1987 al 11 settembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art29 · fonte su Normattiva