Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 32 — Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato

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Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario. I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dai ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:

  • a)un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
  • b)un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
  • c)un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;
  • d)tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
  • e)il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;
  • f)il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;
  • g)il direttore generale del tesoro, o un suo delegato. Il Comitato di cui sopra e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato e' integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 10 marzo 1987

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