Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le pigioni dovute per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' aumentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540, sono alimentate, con decorrenza dal 1 gennaio 1951, nella misura del 125 per cento sull'ammontare dovuto alla data del 31 dicembre 1950. 1 Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 1 gennaio 1952

Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art.5, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1952, i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, prorogate in virtu' della legge 29 maggio 1951, n. 358, aumentati ai sensi degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente aumentati nella misura del 50 per cento, computato sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

Testo in vigore dal 20 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1951 al 20 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art.5, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1952, i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, prorogate in virtu' della legge 29 maggio 1951, n. 358, aumentati ai sensi degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente aumentati nella misura del 50 per cento, computato sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-05-29;358~art3 · fonte del testo