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Le pigioni dovute per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' aumentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540, sono alimentate, con decorrenza dal 1 gennaio 1951, nella misura del 125 per cento sull'ammontare dovuto alla data del 31 dicembre 1950. Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.
Testo in vigore dal 1 giugno 1951 al 20 febbraio 1952
