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[1]Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

[2]L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1940 al 10 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966~art2 · fonte del testo