Art. 32 — Violenza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. Leggi il testo vigente →
Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, usa violenza ad un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da due a nove anni. Qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Nei casi previsti dai due commi precedenti, se la violenza sia commessa con premeditazione, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Qualora il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941
