Art. 32 — Violenza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa
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((Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 80, usa violenza a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal Codice penale militare)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
