Disciplina di guerra

Art. 32 — Violenza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa

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((Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 80, usa violenza a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal Codice penale militare)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. 46 parole tolte, 49 parole aggiunte.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti tolto: di cui all'articolo 30 aggiunto: indicati nell'articolo 80, usa violenza tolto: ad aggiunto: a un superiore nella gerarchia tecnica aggiunto: od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da due a tolto: nove anni. Qualora il fatto sia aggiunto: cinque anni. Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' tolto: della reclusione da uno a cinque anni. Nei casi previsti dai due commi precedenti, se la violenza sia commessa con premeditazione, la pena e' aumentata da aggiunto: diminuita da un terzo alla meta'. tolto: Qualora il colpevole abbia agito in stato di ira aggiunto: Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'aggiunto: . Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal Codice penale militare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art32 · fonte del testo