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[1]Abuso di autorita' da parte di superiori nella gerarchia tecnica e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare - Sanzioni.

[2]L'investito di un grado nella gerarchia tecnica di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, che usi violenza ad un inferiore, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, salve le maggiori pene pel caso che il fatto costituisca reato piu' grave. Se il colpevole ha agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi. Le stesse pene sono applicabili anche se il fatto sia commesso da chi rappresenta l'autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art36 · fonte del testo