Art. 36
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[1]((Abuso di autorita' da parte di superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare)).
[2]((Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, usa violenza a un inferiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se il colpevole ha reagito in istato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi. Le stesse disposizioni si applicano se il fatto e' commesso da chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del Codice penale militare)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
