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[1]((Abuso di autorita' da parte di superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare)).

[2]((Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, usa violenza a un inferiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se il colpevole ha reagito in istato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi. Le stesse disposizioni si applicano se il fatto e' commesso da chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del Codice penale militare)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. 43 parole tolte, 61 parole aggiunte in 2 capoversi.

Abuso di autorita' da parte di superiori nella gerarchia tecnica aggiunto: od amministrativa e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare tolto: - Sanzioni.

tolto: L'investito di un grado nella gerarchia tecnica diaggiunto: Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti tolto: di cui all'articolo 30, che usi violenza ad un inferiore aggiunto: indicati nell'articolo 30, usa violenza a un inferiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un annotolto: , salve le maggiori pene pel caso che il fatto costituisca reato piu' grave. Se il colpevole ha tolto: agito in stato di ira aggiunto: reagito in istato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi. Le stesse tolto: pene sono applicabili anche aggiunto: disposizioni si applicano se il fatto tolto: sia aggiunto: e' commesso da chi rappresenta tolto: l'autorita' aggiunto: l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimentoaggiunto: , contro un appartenente allo stabilimento medesimo. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del Codice penale militare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art36 · fonte del testo