Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Abuso di autorita' da parte di superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

tolto: Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, usa violenza a un inferiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se il colpevole ha reagito in istato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi. Le stesse disposizioni si applicano se il fatto e' commesso da chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del Codice penale militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art36 · fonte del testo