Disciplina di guerra

Art. 37 — Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori

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Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, pone ostacolo al corso dei lavori, ovvero artificiosamente commette errore nelle lavorazioni o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il danno sia grave, la reclusione non e' inferiore ai sette anni.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art37 · fonte del testo