Disciplina di guerra
Art. 37 — Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori
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Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, pone ostacolo al corso dei lavori, ovvero artificiosamente commette errore nelle lavorazioni o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il danno sia grave, la reclusione non e' inferiore ai sette anni.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941
