Art. 37 — Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori
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((Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'art. 30, dolosamente ostacola il corso dei lavori o esegue lavorazione difettosa o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, e' punito con le pene previste dalla prima parte dell'art. 253 del Codice penale. Se il fatto e' diretto a menomare l'efficienza bellica dello Stato o se ricorrono le ipotesi previste nei numeri 1° e 2° del capoverso dell'art. 253 del Codice penale, si applica la pena di morte. Se il fatto e' commesso per negligenza o imprudenza e' punito con la reclusione sino a due anni)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
