Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonche' quelle stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000
