Art. 9 — Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in sé considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione già ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Manifesta inammissibilità, in quanto non è chiaro se la questione - prospettata com'è in termini non univoci - riguardi l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in sé considerato - riproponendosi un dubbio già ritenuto dalla Corte non fondato (sent. n. 279 del 1983 e ord. n. 173 del 1985) in relazione agli stessi parametri - o se invece sia da considerarsi proposta per l'ipotesi - peraltro non ricorrente nel giudizio principale - del datore di lavoro che raggiunga il numero minimo di dipendenti previsto dalla legge, perché scatti l'obbligo di immediata assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in numero proporzionale ai dipendenti in servizio, venendo così aumentato, indipendentemente dalle necessità dell'azienda, il numero del personale da assumere. - S. n. 279/1983 e O. n. 173/1985 (già citate nel testo). red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nonché dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevate con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985. F.to: GUGLIELMO…
Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost.
Gli artt. 8 e 9 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui equiparano agli orfani e alla madre dei soggetti ivi previsti i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, rispondono a requisiti di sicura razionalità poiché prendono in considerazione, ai fini dell'attribuzione del beneficio del collocamento obbligatorio, il più ristretto nucleo familiare dell'invalido (rispetto al quale sussiste il mantenimento) dettando, per i soggetti che lo compongono, provvidenze che, almeno di riflesso, avvantaggiano l'invalido stesso: il che conduce non solo a negare che la citata normativa violi il principio di eguaglianza, ma anche a riconoscere che la stessa non contrasta ne' con l'art. 4 Cost., ne' con l'art. 41, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, della modestia delle aliquote di riserva di posti, che non si riflette sulla dimensione delle imprese, e della giustificazione sociale delle provvidenze disposte, le quali possono essere estese anche a soggetti che non rientrano nella previsione dell'art. 38 Cost. (inabili e non abbienti).
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 104/1981.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Il riconoscimento del diritto all'assunzione obbligatoria a favore degli orfani dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro, trova giustificazione nell'opportunita` di ridurre la situazione di disagio e di maggiore bisogno nella quale versano tali soggetti. L'avere posto un limite di eta` (55 anni) notevolmente elevato, anche se consente la applicazione del beneficio a persone piu` lontane dall'evento che creo` per esse lo stato di inferiorita`, non puo` essere ritenuto irragionevole, costituendo soltanto indice di una piu` larga benevolenza verso i soggetti considerati. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 l. 2 aprile 1968, n.482, in riferimento all'art. 3 Cost.).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art9 · fonte su Normattiva