Art. 8 — Iniziative di cooperazione con crediti concessionali
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Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227. ((1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, e' destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' del predetto fondo di garanzia)) Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo. ((2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili))
Testo in vigore dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2019
