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[1]Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalita' giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.
[2]Le associazioni legalmente riconosciute hanno facolta' di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il tre per cento del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle Associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento. 6
[3]E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non piu' tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L. 2000.
[4]Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali: le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.
[5]Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attivita' dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.
[6]Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I contributi sindacali imposti per effetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle successive sue modificazioni sono aboliti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto".
Testo in vigore dal 17 dicembre 1944 al 22 dicembre 2008
