Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1926 al 25 giugno 1930. Leggi il testo vigente →
[1]Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalita' giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.
[2]Le associazioni legalmente riconosciute hanno facolta' di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.
[3]E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non piu' tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L. 2000.
[4]Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali: le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.
[5]Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attivita' dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.
[6]Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.
Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 25 giugno 1930
