[1]Anche indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente, i Direttori dei Sindacati adotteranno, secondo i casi, i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di iscrizione nell'elenco speciale in confronto di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo stesso.
[2]Contro la deliberazione del Sindacato e' ammesso il ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso ha effetto sospensivo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1941, n. 224
1La L. 24 febbraio 1941, n. 224 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti gia' adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati".
Testo vigente dal 4 maggio 1941
