Art. 15 — Radiazione a seguito di condanne penali
[1]Alle condanne per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque consegue la radiazione.
[2]Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
