Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 15 — Radiazione a seguito di condanne penali

[1]Alle condanne per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque consegue la radiazione.

[2]Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art15 · fonte del testo