Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 19 — Commissione centrale per gli attuari

[1]Presso il ((Ministero della giustizia)) e' costituita la Commissione centrale per gli attuari, la quale e' composta:

  • a)di un magistrato di grado non inferiore al quarto che ha le funzioni di presidente;
  • b)del capo dell'ufficio delle professioni presso il ((Ministero della giustizia)) o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice presidente;
  • c)di due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per l'educazione nazionale;
  • d)di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria. La Commissione e' nominata con decreto Reale su proposta del ((Ministro della giustizia)) di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale. 1

[2]COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

[3]COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

[4]Il ((Ministro della giustizia)) provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

[5]La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento, approvato dal ((Ministro della giustizia)), le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

[6]Contro la decisione della Commissione centrale e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o per eccesso di potere.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

1

Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera e)) che al primo comma del presente articolo sono abrogate le parole da «, il quale e' composto» fino alla parola «categoria».

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2005 al 8 maggio 2010. 18 parole tolte, 5 parole aggiunte in 5 capoversi.

Presso il Ministero tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia e' costituita la Commissione centrale per gli attuari, la quale e' composta:

b) del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice presidente;

d) di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria. La Commissione e' nominata con decreto Reale su proposta del Ministro tolto: per la grazia e aggiunto: della giustizia di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale.

Il Ministro tolto: per la grazia e aggiunto: della giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento, approvato dal Ministro tolto: per la grazia e aggiunto: della giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art19 · fonte del testo