Art. 21 — Vigilanza sulla professione
La vigilanza sulla professione di attuarlo spetta al ((Ministro della giustizia)), il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010
La vigilanza sulla professione di attuarlo spetta al ((Ministro della giustizia)), il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1942 al 8 maggio 2010. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.
La vigilanza sulla professione di tolto: attuario aggiunto: attuarlo spetta al Ministro tolto: per la grazia e aggiunto: della giustizia, il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art21 · fonte del testo