Art. 22 — Destinazione dei versamenti
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I versamenti effettuati nelle sezioni di Regia tesoreria, a norma degli articoli 18 e 24, sono computati in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato. Nel bilancio di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia sono stanziate annualmente con decreto del Ministro per le finanze, in due distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese ed ai compensi da erogarsi per i servizi preveduti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 8 maggio 2010
