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Le bottiglie e gli altri recipienti, nei quali la birra e' posta in vendita, debbono portare sul tappo o sulle chiusure metalliche, o sull'etichetta, a caratteri leggibili ed indelebili, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento. Sulla etichetta dev'essere inoltre indicato il contenuto minimo garantito del recipiente. Le bottiglie ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte nel comma precedente e nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge non possono essere usate in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974
