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((Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra e' posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti: centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66. E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacita' di centilitri 34. Fanno eccezione i fusti per i quali non e' prevista alcuna capacita' obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice. E' consentita una tolleranza di: 1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri; 1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri; 2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri; 2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri. Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra. La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore)).

Testo in vigore dal 27 agosto 1974 al 27 aprile 1989

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974. 47 parole tolte, 247 parole aggiunte.

tolto: Le bottiglie e gli altri recipienti, nei qualiaggiunto: Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra e' posta in venditatolto: , debbono portare sul tappo o sulle chiusure metalliche, o sull'etichetta, aggiunto: debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, tolto: il marchio, aggiunto: di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimentotolto: . Sulla etichetta dev'essere inoltre indicato il contenuto minimo garantito del recipiente aggiunto: di produzione. Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti: centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66. E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacita' di centilitri 34. Fanno eccezione i fusti per i quali non e' prevista alcuna capacita' obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice. E' consentita una tolleranza di: 1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri; 1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri; 2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri; 2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri. Le bottiglie tolto: ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte nel comma precedente e nell'ultimo aggiunto: e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 tolto: della presente legge non possono essere tolto: usate aggiunto: usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birraaggiunto: . La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art12 · fonte del testo