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Per assicurare un perfetto lavaggio delle bottiglie e' prescritta la installazione in ogni fabbrica, anche se limitata alla sola funzione d'imbottigliamento, di una lavatrice meccanica a motore che consenta di effettuare le operazioni di lavaggio con soluzione alcalina a caldo a temperatura non inferiore a 40°. Tale lavatrice deve avere una potenzialita' proporzionata al resto dell'impianto e particolarmente alle macchine imbottigliatrici, onde assicurare la continuita' di lavorazione nelle operazioni di lavaggio, riempimento e chiusura.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art13 · fonte su Normattiva